| Documenti di transazione per
i prodotti sfusi e confezionati destinati ad altri operatori. Tutte
le transazioni di prodotti biologici controllati da BioAgriCert,
devono essere accompagnate o seguite da un documento di transazione,
rilasciato all’operatore in forma rigidamente controllata.
Sono previsti documenti di transazione di due tipi: a compilazione
informatica o manuale.
Nel primo caso gli operatori adottano un sistema informatico di
registrazione fornito da BioAgriCert che gestisce la movimentazione
dei prodotti in azienda (carico/lavorazione/vendita).
Quando è effettuata una vendita il sistema permette di stampare
il documento di transazione riferito alla specifica vendita, che
riporta gli elementi sostanziali di tracciabilità necessari
alla verifica delle transazione.
Per gli operatori che adottano
un sistema di registrazione manuale (registri cartacei BAC), il
documento di transazione sarà compilato manualmente con le
stesse informazioni di quello informatico. In entrambi i casi una
copia dei documenti di transazione dovrà essere inviata a
BioAgriCert per le opportune verifiche.
L’invio avverrà via posta elettronica per il documento
informatico, via posta ordinaria per quello manuale.
Dopo le verifiche sulla
regolarità delle transazioni, entrambi i documenti
sono pubblicati in internet (normalmente entro 60 gg
lavorativi dalla data di emissione del documento) e verificabili da parte
degli operatori in possesso del codice di autorizzazione.
Per ragioni di riservatezza è omessa la pubblicazione dei
dati anagrafici dell’acquirente quando i documenti di transazione
sono a compilazione manuale. In questo caso una parte del codice
di controllo, è un progressivo numerico che riduce la garanzia
di accesso esclusivo, da parte di chi è in possesso del codice
stesso.
La verifia dei dati dell’acquirente, sarà fatta con
il documento fiscale a cui il documento stesso fa riferimento.
N.B.
I prodotti da agricoltura biologica possono essere venduti senza
una confezione sigillata solo quando i prodotti stessi partono da
un operatore controllato verso un altro operatore controllato.
Il documento di transazione è valido solo per la transazione
a cui si riferisce e non può essere utilizzato per passaggi
successivi (es. rivendita da parte del cliente).
Il documento di transazione dovrà essere emesso dall’operatore
controllato BioAgriCert anche per prodotti etichettati a marchio
di terzi, recanti in etichetta i riferimenti alla certificazione
di altro OdC.
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